PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dinanzi alle commissioni tributarie provinciali le controversie di valore inferiore a 15.000 euro sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato, per ciascun ricorso, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente o un componente della sezione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria determina il numero delle sezioni di ciascuna commissione tributaria adeguandolo alle reali esigenze della giustizia tributaria. Per ciascuna commissione tributaria il numero delle sezioni non può essere inferiore a due né superiore a venti. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari.
      2. Qualora presso alcune commissioni tributarie il numero di giudici ad esse addetto dovesse superare l'organico determinato, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove possibile, procede anche d'ufficio al trasferimento dei giudici in soprannumero, cominciando dai più giovani di età, assegnandoli ad altra commissione tributaria situata nella stessa regione o, in deroga all'obbligo di residenza di cui all'articolo 7,

 

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comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in una regione limitrofa.
      3. A integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la nomina a magistrato tributario è sempre necessario il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Art. 3.

      1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. L'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, è attribuita ai magistrati tributari.
      2-bis. L'indennità di cui al comma 1 tuttavia, non è corrisposta ai magistrati tributari che, per qualsiasi causa, nel corso del mese, non partecipano ad alcuna udienza ed è corrisposta in misura pari alla metà ai magistrati tributari che, per qualsiasi causa, non partecipano ad almeno quattro udienze nel corso del mese».

Art. 4.

      1. Il comma 4-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sancito, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.